Una vicenda che riguarda ipoteche giudiziali, sentenze, tentativi di conciliazione e conseguenze concrete delle decisioni dei tribunali. Quando una vittoria giudiziaria non produce gli effetti attesi, la fiducia nella giustizia viene inevitabilmente messa alla prova.
Le ipoteche che non dovevano più esistere
(Questo articolo riprende o approfondisce temi trattati nel libro “Io Non Mi Uccido“)
Il decreto ingiuntivo sulla base del quale la Cassa di Risparmio di Fermo aveva iscritto ipoteca sui beni miei e di mia sorella era stato revocato.
A nostro avviso la conseguenza era semplice.
Venuto meno il titolo che aveva giustificato quelle iscrizioni, non vi era più alcuna ragione perché le ipoteche continuassero a gravare sui nostri immobili.
Per questo motivo, il 7 febbraio 2020, i nostri legali inviarono una PEC al difensore della banca chiedendo il rilascio della liberatoria necessaria per procedere alla cancellazione dei vincoli.
Il rifiuto della banca
La risposta fu netta.
La banca dichiarò che avrebbe proceduto alla cancellazione delle ipoteche soltanto al termine del giudizio di appello.
Una posizione che ci costrinse ad avviare un nuovo procedimento davanti al Tribunale di Fermo.
Ancora una volta.
Ancora un processo.
Ancora nuove spese.
Ancora nuovo tempo da attendere.
Lo stesso giudice
La causa venne assegnata allo stesso GOT che aveva pronunciato le sentenze che avevano:
- revocato il decreto ingiuntivo;
- riconosciuto la responsabilità della banca;
- condannato la banca al risarcimento dei danni.
Pensavamo che la questione fosse relativamente semplice.
Le ipoteche erano state iscritte sulla base di un titolo ormai venuto meno.
Occorreva soltanto prendere atto di questa circostanza.
Le cose andarono diversamente.
Il tentativo di transazione
Anziché decidere immediatamente sulla domanda, il giudice formulò una proposta conciliativa.
Nell’ordinanza scrisse:
“ritenuto, in particolare, che nel formulare la proposta transattiva il giudice possa proporre una soluzione che consenta alle parti di risolvere anche la vertenza pendente in Corte di Appello…”
L’ordinanza proseguiva ricordando che lo stesso giudice, nelle precedenti sentenze, non aveva provveduto sulla domanda della banca relativa al credito vantato nei confronti dei garanti.
Secondo il giudice tale circostanza avrebbe potuto incidere sul futuro giudizio di appello.
Una proposta sorprendente
La parte che più ci colpì fu la proposta economica formulata nell’ordinanza.
Il giudice ipotizzava infatti una soluzione che prevedeva:
- il pagamento del credito vantato dalla banca;
- il pagamento delle relative spese legali;
- una riduzione volontaria del risarcimento riconosciuto ai soci.
Nel complesso l’operazione avrebbe comportato per noi un sacrificio economico di circa 300.000 euro.
Una cifra enorme.
Quasi la metà del risarcimento ottenuto nel giudizio principale.
Il rifiuto della proposta
La proposta venne respinta.
Non soltanto perché la ritenevamo ingiustificata.
Ma anche perché non disponevamo più di quelle risorse.
Nel frattempo avevamo utilizzato gran parte delle somme ottenute:
- per pagare i debiti;
- per sostenere le spese familiari;
- per affrontare anni di difficoltà economiche.
Accettare quella proposta era semplicemente impossibile.
La sentenza sulla cancellazione delle ipoteche
Dopo il fallimento del tentativo conciliativo, il giudice non poté fare altro che pronunciarsi sulla domanda.
Ordinò quindi la cancellazione delle ipoteche.
Tuttavia inserì una precisazione destinata a cambiare completamente gli effetti pratici della decisione.
La cancellazione sarebbe avvenuta:
“al passaggio in giudicato della sentenza”.
Una formula apparentemente marginale.
Una semplice espressione composta da poche parole.
Ma con conseguenze molto rilevanti.
Una vittoria senza effetti immediati
Quel piccolo inciso rendeva infatti la decisione sostanzialmente inefficace nell’immediato.
La banca poteva proporre appello ed anche eventualmente ricorrere in Cassazione disponendo di un’arma che di fatto paralizzava le capacità economiche della controparte.
E così fece.
L’effetto pratico era che le ipoteche sarebbero rimaste iscritte per tutto il tempo necessario alla definizione dei successivi gradi di giudizio.
In altre parole:
avevamo ottenuto una sentenza favorevole.
Ma non il risultato concreto che avevamo chiesto.
Quanto costa far valere un diritto?
Anche questa vicenda ebbe un costo.
Per ottenere il riconoscimento del diritto alla cancellazione delle ipoteche fummo costretti a sostenere ulteriori spese legali.
All’avvocato incaricato vennero corrisposti:
5.520,25 euro.
Nel frattempo il giudice dispose la compensazione delle spese di lite.
Questo significava che ciascuna parte avrebbe sostenuto i propri costi.
Indipendentemente dall’esito della controversia.
Basta una parola
Negli anni ho imparato che nei processi le parole hanno un peso enorme.
Una singola espressione può modificare completamente gli effetti di una decisione.
Una parola può rendere immediatamente efficace una sentenza.
Oppure rinviarne gli effetti per anni.
Una parola può incidere sulla vita delle persone molto più di quanto chi la legge dall’esterno possa immaginare.
E questa vicenda, per me, ne è stata una delle dimostrazioni più evidenti.

